Camminava barcollando lungo la banchina della stazione; qualche viaggiatore, intuita la pericolosità di quel comportamento e temendo il peggio, aveva allertato la polizia ferroviaria. Ma quando gli agenti sono usciti, di quella persona, in stazione, non c’era più alcuna traccia. Mancavano pochi minuti alle 19.30 del 3 febbraio di sei anni fa e l’uomo, scoprirono poco dopo, si era allontanato lungo i binari.
«Ordinammo la marcia a vista dei treni, in ingresso e in uscita dalla stazione – ha riferito davanti al giudice un agente all’epoca dei fatti in servizio alla Ferroviaria di Novara – Lo avvistammo nella zona del cavalcavia di corso Milano. Quando ci vide cercò di allontanarsi ma lo raggiungemmo subito; era evidente che aveva ecceduto con l’assunzione di alcool».
L’uomo, di nazionalità peruviana, regolare sul territorio, all’epoca 27enne, fu portato in ufficio e denunciato per interruzione di pubblico servizio perché i treni, per quell’allarme, avevano subito un ritardo di circa una decina di minuti.
Per l’accusa, nessun dubbio, quantomeno sul rallentamento del servizio, ed ha concluso con la richiesta di condanna a 2 mesi; per la difesa due i punti da chiarire: se avesse la volontà di interrompere un servizio e la durata dell’interruzione che, per configurare il reato, per la Cassazione, deve essere “apprezzabile”.
«Era ubriaco – ha sottolineato il difensore – e si trovato accidentalmente lungo i binari; e per quanto riguarda la durata, il servizio è stato interrotto per una manciata di minuti» ed ha concluso chiedendo l’assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.
Pochi minuti di camera di consiglio, quindi la sentenza: assolto per la particolare tenuità del fatto.