Fake news Bonus Draghi, i Consulenti del Lavoro mettono in guardia

Sta circolando in rete e sta diventando virale attraverso i social, circa un cospicuo rimborso Irpef nelle buste paga di agosto e settembre

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Novara, attraverso il suo presidente Bartolomeo La Porta, smentisce una fake news che sta circolando in rete e sta diventando virale attraverso i social, circa un cospicuo rimborso Irpef nelle buste paga di agosto e settembre di lavoratori dipendenti, e anche di pensionati, grazie ad un fantomatico bonus Draghi.

«Secondo queste notizie – spiega La Porta – che peraltro vengono attribuite a un’importante organizzazione sindacale, questi soggetti possono infatti ottenere un salario più ricco e succoso nelle buste paga e nelle pensioni di agosto e settembre grazie al bonus Irpef di quest’anno. Secondo l’informativa che circola in rete, si tratta del rimborso delle detrazioni Irpef che può essere ricevuto da tutti i dipendenti, che per legge non è inferiore a 690 euro, ma che per quest’anno prevede un importo massimo di 1.880 euro. Per i lavoratori a termine il rimborso sarebbe di importo non inferiore a 1.380 euro. La paternità di questo rimborso viene attribuita a un fantomatico bonus Draghi, evidentemente inesistente, visto che l’esecutivo in carica dal mese di febbraio scorso non ha introdotto alcun bonus Irpef relativo alle detrazioni né, tantomeno, ha effettuato interventi sulle detrazioni di lavoro dipendente. Si tratta di una fake news, fuorviante e assolutamente inopportuna, visto l’effetto sulla platea dei destinatari e la difficoltà economica in cui versa una larghissima parte della popolazione».

Gli importi di cui si parla nella comunicazione virale, spiegano i Consulenti del Lavoro, sono dettati semplicemente dalle detrazioni fiscali e di lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986). Le regole per la fruizione delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente e del bonus Irpef non sono cambiate rispetto agli anni precedenti. Da decenni (la riforma tributaria è del 1973), le detrazioni fiscali di lavoro dipendente vengono direttamente calcolate dal datore di lavoro nelle buste paga mensili, per cui nessun rimborso Irpef è previsto nel mese di agosto, o settembre, dell’anno successivo a quello di maturazione.

«L’ipotesi di un rimborso, peraltro d’importo limitato e sicuramente non nella misura interamente spettante – aggiunge il presidente La Porta – potrebbe derivare da un Modello 730 presentato dal lavoratore, ma in tal caso riguarderebbe un conguaglio tra quanto calcolato durante l’anno e quanto effettivamente spettante a fine anno; peraltro, talvolta anche la restituzione a favore dell’erario di importi goduti in misura superiore a quanto spettante. Si tratta tuttavia di casi limitati in quanto, se il lavoratore ha avuto nell’anno un solo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, è quest’ultimo che con la busta paga di dicembre o al massimo entro il mese di febbraio dell’anno successivo, deve procedere alle operazioni di conguaglio, così come previsto nella legge 600 del 1973. Si ribadisce quindi che, contrariamente a quanto affermato nell’informativa sindacale e poi circolato in rete, non è previsto nessun accumulo nella busta paga di agosto, né di settembre, in quanto si tratta di detrazioni fiscali già riconosciute dal datore di lavoro e godute precedentemente dal lavoratore».

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Fake news Bonus Draghi, i Consulenti del Lavoro mettono in guardia

Sta circolando in rete e sta diventando virale attraverso i social, circa un cospicuo rimborso Irpef nelle buste paga di agosto e settembre

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Novara, attraverso il suo presidente Bartolomeo La Porta, smentisce una fake news che sta circolando in rete e sta diventando virale attraverso i social, circa un cospicuo rimborso Irpef nelle buste paga di agosto e settembre di lavoratori dipendenti, e anche di pensionati, grazie ad un fantomatico bonus Draghi.

«Secondo queste notizie – spiega La Porta – che peraltro vengono attribuite a un’importante organizzazione sindacale, questi soggetti possono infatti ottenere un salario più ricco e succoso nelle buste paga e nelle pensioni di agosto e settembre grazie al bonus Irpef di quest’anno. Secondo l’informativa che circola in rete, si tratta del rimborso delle detrazioni Irpef che può essere ricevuto da tutti i dipendenti, che per legge non è inferiore a 690 euro, ma che per quest’anno prevede un importo massimo di 1.880 euro. Per i lavoratori a termine il rimborso sarebbe di importo non inferiore a 1.380 euro. La paternità di questo rimborso viene attribuita a un fantomatico bonus Draghi, evidentemente inesistente, visto che l’esecutivo in carica dal mese di febbraio scorso non ha introdotto alcun bonus Irpef relativo alle detrazioni né, tantomeno, ha effettuato interventi sulle detrazioni di lavoro dipendente. Si tratta di una fake news, fuorviante e assolutamente inopportuna, visto l’effetto sulla platea dei destinatari e la difficoltà economica in cui versa una larghissima parte della popolazione».

Gli importi di cui si parla nella comunicazione virale, spiegano i Consulenti del Lavoro, sono dettati semplicemente dalle detrazioni fiscali e di lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986). Le regole per la fruizione delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente e del bonus Irpef non sono cambiate rispetto agli anni precedenti. Da decenni (la riforma tributaria è del 1973), le detrazioni fiscali di lavoro dipendente vengono direttamente calcolate dal datore di lavoro nelle buste paga mensili, per cui nessun rimborso Irpef è previsto nel mese di agosto, o settembre, dell’anno successivo a quello di maturazione.

«L’ipotesi di un rimborso, peraltro d’importo limitato e sicuramente non nella misura interamente spettante – aggiunge il presidente La Porta – potrebbe derivare da un Modello 730 presentato dal lavoratore, ma in tal caso riguarderebbe un conguaglio tra quanto calcolato durante l’anno e quanto effettivamente spettante a fine anno; peraltro, talvolta anche la restituzione a favore dell’erario di importi goduti in misura superiore a quanto spettante. Si tratta tuttavia di casi limitati in quanto, se il lavoratore ha avuto nell’anno un solo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, è quest’ultimo che con la busta paga di dicembre o al massimo entro il mese di febbraio dell’anno successivo, deve procedere alle operazioni di conguaglio, così come previsto nella legge 600 del 1973. Si ribadisce quindi che, contrariamente a quanto affermato nell’informativa sindacale e poi circolato in rete, non è previsto nessun accumulo nella busta paga di agosto, né di settembre, in quanto si tratta di detrazioni fiscali già riconosciute dal datore di lavoro e godute precedentemente dal lavoratore».

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