Monopattini, no all’obbligo del casco per i maggiorenni. L’ha deciso il Tar

La sentenza ha effetto immediato e dà ragione a Bit Mobility che aveva fatto ricorso. Gli assessori Armienti e Lanzo: «L'ordinanza comunale tutela la salute dei cittadini»

Nessun obbligo di indossare il casco per i maggiorenni che utilizzano i monopattini elettrici. A deciderlo è stato il Tar del Piemonte, con una sentenza a effetto immediato, su ricorso presentato da Bit Mobility, la società che a Novara gestisce il servizio free floating, nei confronti del Comune.

L’ordinanza firmata dal sindaco lo scorso 28 ottobre, infatti, stabiliva «di estendere su tutto il territorio comunale di Novara l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo, già vigente e obbligatorio per i minori di 18 anni, a tutti gli utenti, anche di maggiore età, di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica». Secondo il Tar, però, la materia non è di competenza comunale, ma statale, dunque il sindaco o la giunta non possono decidere in merito.

Sempre secondo il giudice «appare fondato il timore di grave nocumento commerciale a danno della società ricorrente essendo altamente plausibile l’impatto negativo del provvedimento sui livelli di fruizione commerciale del servizio in conseguenza della prescrizione relativa al casco protettivo».

Per quanto riguarda, invece, il divieto di transito dei monopattini sabato, domenica e festivi dalle 14 alle 20 (ordinanza del sindaco sempre del 28 ottobre) e la limitazione di velocità di accesso alla ztl (ordinanza del comandante della polizia locale del 1 dicembre) il Tar ha stabilito che, a una prima impressione, le decisioni sono demandate al proprietario della strada, il Comune, dunque i due provvedimenti restano validi.

La prossima udienza è fissata al 18 maggio.

«Mi auguro che questa sentenza aiuti a fare chiarezza sull’argomento – commenta Michele Francione, direttore operativo e responsabile dello sviluppo di Bit Mobility -. Il giudizio non è ancora definitivo, ma almeno vengono posti dei paletti chiari». Per quanto riguarda i numeri del servizio, Francione spiega che «a Novara siamo in linea con quelli di ogni altra città non turistica. L’80% è utente occasionale, il 20% abbonato. Finora non abbiamo subito danneggiamenti dei mezzi e anche i parcheggi selvaggi sono notevolmente diminuiti; ogni giorno, comunque, siamo sul territorio per fare ricognizione e sanzioniamo, in modo simbolico, con 2 euro gli utenti che lasciano i mezzi in luoghi non previsti dal servizio».

Di contro gli assessori ad Ambiente e Avvocatura, Teresa Armienti, e alla Sicurezza, Raffaele Lanzo, affermano: «Dopo questa sentenza ci auguriamo che lo Stato posso rivedere la sua normativa. Dobbiamo attenerci a quanto stabilito dal giudice e ne prendiamo atto, ma riteniamo che la nostra ordinanza vada nel senso della tutela della salute dei cittadini».

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Cecilia Colli

Novarese, giornalista professionista, ha lavorato per settimanali e tv. A La Voce di Novara ha il ruolo di direttore

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Monopattini, no all’obbligo del casco per i maggiorenni. L’ha deciso il Tar

La sentenza ha effetto immediato e dà ragione a Bit Mobility che aveva fatto ricorso. Gli assessori Armienti e Lanzo: «L’ordinanza comunale tutela la salute dei cittadini»

Nessun obbligo di indossare il casco per i maggiorenni che utilizzano i monopattini elettrici. A deciderlo è stato il Tar del Piemonte, con una sentenza a effetto immediato, su ricorso presentato da Bit Mobility, la società che a Novara gestisce il servizio free floating, nei confronti del Comune.

L’ordinanza firmata dal sindaco lo scorso 28 ottobre, infatti, stabiliva «di estendere su tutto il territorio comunale di Novara l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo, già vigente e obbligatorio per i minori di 18 anni, a tutti gli utenti, anche di maggiore età, di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica». Secondo il Tar, però, la materia non è di competenza comunale, ma statale, dunque il sindaco o la giunta non possono decidere in merito.

Sempre secondo il giudice «appare fondato il timore di grave nocumento commerciale a danno della società ricorrente essendo altamente plausibile l’impatto negativo del provvedimento sui livelli di fruizione commerciale del servizio in conseguenza della prescrizione relativa al casco protettivo».

Per quanto riguarda, invece, il divieto di transito dei monopattini sabato, domenica e festivi dalle 14 alle 20 (ordinanza del sindaco sempre del 28 ottobre) e la limitazione di velocità di accesso alla ztl (ordinanza del comandante della polizia locale del 1 dicembre) il Tar ha stabilito che, a una prima impressione, le decisioni sono demandate al proprietario della strada, il Comune, dunque i due provvedimenti restano validi.

La prossima udienza è fissata al 18 maggio.

«Mi auguro che questa sentenza aiuti a fare chiarezza sull’argomento – commenta Michele Francione, direttore operativo e responsabile dello sviluppo di Bit Mobility -. Il giudizio non è ancora definitivo, ma almeno vengono posti dei paletti chiari». Per quanto riguarda i numeri del servizio, Francione spiega che «a Novara siamo in linea con quelli di ogni altra città non turistica. L’80% è utente occasionale, il 20% abbonato. Finora non abbiamo subito danneggiamenti dei mezzi e anche i parcheggi selvaggi sono notevolmente diminuiti; ogni giorno, comunque, siamo sul territorio per fare ricognizione e sanzioniamo, in modo simbolico, con 2 euro gli utenti che lasciano i mezzi in luoghi non previsti dal servizio».

Di contro gli assessori ad Ambiente e Avvocatura, Teresa Armienti, e alla Sicurezza, Raffaele Lanzo, affermano: «Dopo questa sentenza ci auguriamo che lo Stato posso rivedere la sua normativa. Dobbiamo attenerci a quanto stabilito dal giudice e ne prendiamo atto, ma riteniamo che la nostra ordinanza vada nel senso della tutela della salute dei cittadini».

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