Nella giornata di ieri il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato la nuova ordinanza regionale che fa seguito al dpcm del 26 marzo e che sarà valida da domani, lunedì 4 maggio e fino al 17. Ma cosa cambia sul territorio piemontese e cosa viene mantenuto come prima?
– È obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esentati i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l ‘uso continuativo delle mascherine).
– È consentito ai residenti in Piemonte lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà esclusivamente per svolgere le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti), ma è obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
– È consentito l’allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati ali’interno del territorio del Piemonte e nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale; il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti, l’impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio, se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi.
– È consentita l’attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale- toelettatura- ritiro animale” garantendo il distanziamento sociale.
– Nelle strutture sanitarie deve essere attuato un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro.
– Viene mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del sistema sanitario e nelle residenze socio-assistenziali, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria.
– Obbligo per i soggetti con febbre maggiore di 37,5° C o con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i rapporti sociali e contattare il proprio medico curante.
– Accesso alle attività commerciali limitato a un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona.
– Effettuazione delle consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie. Da domani, tranne che a Torino, è consentita anche la ristorazione da asporto da parte di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, gastronomie. L’attività sarà consentita dalle 6 alle 21 mentre sul territorio del comune di Novara sono state previste tre fasce orarie: dalle 7 alle 9.30; dalle 11.30 alle 14.30; dalle 18.30 alle 21.
– Accesso scaglionato ai mercati con sorveglianza per evitare assembramenti di polizia locale, Protezione civile o associazioni individuate dal sindaco.
– Obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati dell’utilizzo di mascherine e guanti monouso.
– Divieto alla sosta e all’assembramento presso i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati.
– Blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei all’interno dei locali.
– Accesso agli uffici giudiziari previa rilevazione della temperatura corporea e con obbligo di mascherina; sospensione dell’attività degli Uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e indifferibili.